Cassa integrazione e Partita Iva, c’è compatibilità?

Cassa integrazione e partita iva sono compatibili? Cosa dice la legge? Facciamo chiarezza su questo argomento molto delicato.

Cassa integrazione e partita iva

Il riferimento normativo più recente in materia è la circolare dell’INPS n.130 del 04/10/2010 che, essenzialmente, fornisce una interpretazione più elastica di quanto disposto dagli articoli specifici delle due leggi di riferimento, e cioè l’articolo 3 del DL Luogotenenziale del 9/11/1945, n.788 e dall’articolo 8 ,comma 4, del DL del 21/03/1988, n.86 ( convertito in legge il 20/05/1988, n.160 ).

Riduzione cassa integrazione per apertura partita iva

Cosa dice la circolare dell’INPS n.130 del 4 ottobre 2010? L’ente previdenziale fa proprio”il consolidato orientamento della Corte di Cassazione” per cui l’art.3 del D.L.L. 788/1945 si interpreta:”nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto, ma solo una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attività lavorativa”.

Comunicazione preventiva inps cassa integrazione

In particolare riguardo ai lavoratori autonomi ( possessori di partita Iva ) la circolare specifica che “grava sul lavoratore l’onere di dimostrare che il compenso percepito per la detta attività è inferiore all’integrazione salariale stessa. Resta comunque necessaria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore alla sede provinciale dell’Istituto circa lo svolgimento dell’attività secondaria, al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione”.

Compatibilità cassa integrazione e partita iva

Abbiamo quindi appurato che c’è compatibilità tra cassa integrazione e partita Iva. Tra l’altro esiste un incentivo per chi, in cassa integrazione, manifestasse la volontà di avviare una attività autonoma.

Sintesi della normativa
Se un lavoratore in cassa integrazione intraprende una nuova attività autonoma non perde il diritto all’integrazione, ma la stessa verrà ridotta in proporzione ai proventi generati dalla nuova attività fino alla concorrenza del valore dell’indennità cui avrebbe avuto diritto.

In altre parole: se ho diritto ad una integrazione salariale di € 800,00 al mese e la mia attività autonoma produce un reddito di € 400,00 al mese la mia indennità salariale verrà ridotta a € 400,00 al mese, se invece il mio nuovo reddito è di 800 euro al mese non avrò più diritto all’integrazione salariale.

Come abbiamo visto, spetta al lavoratore interessato:
A) comunicare preventivamente, quindi prima di aprire la nuova attività, alla sede provinciale INPS l’intenzione di avviare una attività di lavoro autonomo, per evitare la decadenza dal diritto all’integrazione salariale.
B) dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni previsti per la nuova attività e la loro collocazione nel tempo, per dare all’Istituto la possibilità di erogare l’eventuale quota differenziale di integrazione salariale.

Approfondimenti e commenti
Al paragrafo 5.2 della circolare INPS si precisa che non viene attribuita alcuna rilevanza né al tipo di contratto che sussiste per il lavoro sospeso ( a tempo parziale o pieno)), né alla quantità di tempo che si dedicherà alle prestazioni di lavoro autonomo e neanche al fatto che tale attività non comporti una tutela previdenziale obbligatoria. Questo perché non sussiste comunque alcuna possibilità di presumere che i guadagni della nuova attività equivalgano o eccedano la somma dell’integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe diritto.

Quindi la rilevanza spetta alla documentazione che il lavoratore sarà in grado di esibire per dimostrare che la nuova attività non genera guadagni superiori all’ammontare dell’integrazione salariale a cui avrebbe diritto.

L’INPS non specifica che tipo di procedure attuerà per verificare le dichiarazioni e la documentazione fornite dal lavoratore, ma è facile immaginare che non sarà semplice fornire dei dati certi, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di attività nuove e quindi senza uno storico. Tra l’altro nello stesso paragrafo sopra citato si specifica che se non risulterà agevole quantificare e collocare nel tempo i guadagni della nuova attività, l’Istituto dovrà comunque sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva. Quindi se oggi 28 febbraio faccio la dichiarazione preventiva all’INPS e poi non riesco a dimostrare i miei effettivi guadagni, l’erogazione dell’integrazione salariale rimarrà sospesa da quella data.

Per capire meglio la materia facciamo una breve escursione nello storico della normativa:

La legge che istituisce la cassa integrazione è il DL L. del 09/11/1945 n.788 in cui all’articolo 3 troviamo una prima piccola traccia della normativa che ci interessa:”L’integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione. Essa non sarà pure corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate.”
Quindi la prima norma negava la compatibilità tra cassa integrazione e un’altro lavoro in genere.

Nella legge n.160 del 20/05/1988 al comma 4 dell’art.8 si legge che:”il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo d’integrazione non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate” e, al comma 5 dello stesso articolo, che “il lavoratore decade dal diritto al trattamento d’integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’INPS dello svolgimento della predetta attività”.
Ancora non si vede la luce, ma si incomincia a distinguere un vago chiarore. Ad illuminare man mano la scena saranno l’INPS, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione.

Da parte dell’INPS sono state emanate diverse circolari:

La prima, la n. 171 del 4/08/1988, sancisce l’incompatibilità tra cassa integrazione ed altra attività lavorativa ed evidenzia la decadenza dal diritto all’integrazione salariale in cui incorre il lavoratore che non avesse preventivamente comunicato all’INPS l’intenzione di intraprendere una nuova attività lavorativa. Ravvisa anche l’opportunità che il lavoratore ottenga il preventivo consenso da parte del datore di lavoro.

La seconda, la n.179 del 12/12/2002, finalmente asserisce che essendo intervenute varie sentenze della Corte di Cassazione in materia, l’INPS ha modificato i criteri espressi nella precedente circolare. Infatti pur confermando l’obbligo del lavoratore alla comunicazione preventiva dello svolgimento dell’attività secondaria, l’Istituto riconosce che il dispositivo normativo della legge non sancisce l’assoluta incompatibilità tra cassa integrazione e attività lavorativa autonoma o subordinata, ma piuttosto che non sia possibile cumulare i due proventi.

La terza, e cioè la n.75 del 12/04/2007, è rilevante soprattutto per i nuovi chiarimenti che l’Istituto fornisce in merito al termine iniziale da cui far decorrere la decadenza dal diritto all’integrazione salariale. Infatti L’INPS chiarisce che, a seguito dell’ordinanza n.190/96 della Corte Costituzionale e la sentenza n,4004/2007 della Corte di Cassazione, si esclude l’eventualità di una decadenza limitata al periodo concomitante alla nuova attività lavorativa svolta.

La penultima, la n.107 del 5/08/2010, affronta in maniera decisa la materia e definisce le linee guida confermate poi nell’ultima, la già illustrata n.130 del 4/10/2010, che giustifica la sua esistenza solo per degli aggiornamenti e delle norme che non riguardano la materia qui trattata.

Riflessioni e conclusioni
Attraverso questa nostra piccola ricerca abbiamo potuto saggiare quanto la giurisprudenza operi attraverso sentenze e pareri per assestare il tiro di una legge e quanto la prassi attuativa faccia emergere i quesiti e i dubbi che poi determinano il cambiamento della normativa in senso sociale e pratico.
La crisi economica che ci accompagna dal 2009 ha spinto i governi che si sono succeduti a varare nuove leggi per sostenere l’occupazione con risultati spesso deludenti, ma quello che abbiamo visto e scoperto oggi è che comunque possiamo contare su un sistema giuridico e una Costituzione eccellenti.

6 commenti su “Cassa integrazione e Partita Iva, c’è compatibilità?”

  1. Spett.le studio Commerciale,
    sto in CIGS dal 2010, sposato (moglie anche lei in CIGS) e due figli. Nel frattempo non sono stato con le mani in mano, ho concluso da poco gli studi universitari. Non vorrei rubarla molto tempo, cerco di arrivare al punto. Ho superato il concorso di perito assicurativo, pubblicato una settimana fa. E’ un Albo Nazionale, ho già pagato la T.C.G di 168 ed inviata domanda di iscrizione al Ruolo.Fino ad oggi, svolgevo questa attività in sordina, appoggiandomi in vari studi. Ora vorrei iniziarla in proprio. Insomma avendo le carte in regola, volevo sapere come posso procedere fiscalmente, cosa mi consiglia?
    Avendo un mutuo di 800€ ed ulteriori spese, non vorrei fare un colpo di testa, la CIGS è poca, ma ciò ci permette di pagare il mutuo…questa attività non so se andrà avanti, ho tutti i buoni propositi, ma vorrei analizzarli nel tempo…e siccome non so da solo come vado, ma vorrei provarci, cosa mi consiglia di fare?
    Aprire la partita iva, gestione separata o cosa? In quali regimi?
    La prestazione occasionale varrebbe nel mio caso?
    Anticipatamente la ringrazio e saluto.

  2. Buonasera
    sono un lavoratore, da circa 26 anni, presso un’azienda alimentare di Pomezia che sta chiudendo per spostamento della produzione in un altro sito. Si sta aprendo la CIG
    Nel mio caso specifico vorrei sapere, svolgendo già da vari anni un’attività autonoma con partita iva, di Amministratore condominiale, se ho diritto all’intergrazione o perdo tutto.
    Grazie

  3. Buongiorno, l’articolo parla di comunicazione preventiva. Cosa deve comunicare chi ha già una P.Iva aperta al momento della cassa integrazione (come dipendente 38 ore) che utilizza da anni?

    Graazie

  4. Buongiorno,
    mi chiamo osvaldo e sono dipendente di una ditta metalmeccanica e sono in Cassa integrazione guadagni speciale. Lavoro solo 5 gg a settimana. dal mese di aprile . Vorrei aquistare un piccolo negozio di alimentari ed aprire una partita Iva. Ho letto tutto i vostri articolo e mi hanno chiarito che la mia condizione lavorativa attuale sarebbe combatibile e mi consentirebbe di farlo. Pero’, vorrei avere dei chiarimenti come ci posso lavorare, approposito dei contributi inps e inali. Infine vorrei capire,gentilmente, che tipo di tassazione irpef.
    Grazie e buona giornata

  5. Osvaldo: errata corrige…” lavoro 5 giorni al mese e non a settimana…..” come ho, erroneamente scritto nel commento precedente.
    Grazie

  6. Buongiorno, lavoro da 26 anni come dipendente in un’azienda editoriale, già da molti mesi ci troviamo in cassa integrazione e vorrei aprire una partita IVA per avviare un’attività autonoma. Purtroppo ho capito non esserci compatibilità con le due cose perché se il guadagno mi viene decurtato dalla cig mi conviene spendere il tempo per andare a passeggio…

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