Esonero canone RAI, come funziona e a chi spetta

Qual è la procedura per ottenere l’esonero del Canone Rai? Una domanda che negli ultimi giorni mi rivolgono in tanti, soprattutto gli utenti che, pur essendo intestatari di un’utenza elettrica D2, non posseggono un apparecchio televisivo.

La dichiarazione sostitutiva per chiedere l’esonero del Canone

Con riferimento al Canone Rai dovuto per l’anno 2016 bastava presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione entro il 16 maggio. Si otteneva così l’esonero. E se la dichiarazione era stata presentata dopo tale termine (ma entro il 30 giugno), l’esonero riguardava il secondo semestre.

Ora, il dubbio di molti italiani è: devo ripresentare la dichiarazione sostitutiva per il 2017? O basta quella del 2016? Risposta: per le dichiarazioni sostitutive presentate dopo il 30 giungo 2016 (ma entro il 31 gennaio 2017) l’esonero scatta solo per il 2017.

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate in merito all’esonero

In un recente comunicato stampa (5 dicembre 2016) dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la dichiarazione sostituiva ha validità annuale. Ciò significa che, chi l’ha presentata con riferimento al Canone 2016, ora dovrà ripresentarla anche per ottenere l’esonero per il canone 2017.

In realtà – questo lo precisa sempre l’Agenzia – sarebbe stato meglio presentare la dichiarazione entro dicembre 2016. Come abbiamo consigliato a molto nostri clienti. Già, perché visto che la prima rata per il Canone scatta già a partire da gennaio, si sarebbe evitato il primo addebito e di dover eventualmente richiedere il rimborso!

Ad ogni modo, ora – come precisa l’AdEil modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it e della Rai www.canone.rai.it e va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisco online o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf e professionisti). Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere firmata digitalmente e presentata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. Il modello di non detenzione ha validità annuale, e quindi va presentato ogni anno se ne ricorrono i presupposti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la specifica sezione dedicata al canone tv sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai”.

Riassumendo: se si vuole l’esonero del Canone Rai per il 2017, si deve ripresentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 gennaio 2017 (e in caso chiedere il rimborso per la prima parte se già in addebito). Se le dichiarazione viene presentata dal primo febbraio in poi (fino al 30 giugno 2017), l’esonero riguarda solo il secondo semestre 2017.

Leggi anche sull’esonero del canone rai per i cittadini ultrasettantacinquenni.

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