Ai fini della verifica del parametro, non rilevano gli oneri pluriennali e le spese relative a più esercizi, in quanto non identificano beni qualificabili come strumentali.
Nel calcolo non va inoltre considerato l’avviamento in quanto la nozione di strumentalità dei beni contenuta nella norma induce a ritenere che non debbano essere presi in considerazione taluni costi relativi ad attività immateriali.
Per quanto riguarda il calcolo del valore dei beni, in riferimento a quelli acquistati a titolo di proprietà, si dovrà considerare il costo storico di acquisto, mentre per quelli acquistati in leasing, si dovrà assumere il costo sostenuto dal concedente.
Nel caso, invece, di locazione cosiddetta operativa, noleggio o comodato la verifica del superamento della soglia prevista deve essere eseguita valutando il bene al valore normale secondo i criteri di cui all’articolo 9 del Tuir.
Per quanto concerne i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio d’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, il legislatore, per esigenze di semplificazione, ha previsto che concorrono al computo del limite in esame nella misura del 50 per cento del valore come sopra determinato.
Il riferimento all’utilizzo promiscuo dei beni poteva lasciare intendere che la norma si riferisse ai soli beni di cui all’articolo 64, comma 2 del Tuir, mentre per i beni i quali è prevista una deducibilità limitata, ai fini della verifica del parametro, occorresse utilizzare la percentuale di deduzione specifica prevista dal Tuir. Tale disposizione è invece applicabile anche ai beni strumentali a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del Tuir, vale a dire mezzi di trasporto a motore e telefoni cellulari.
In riferimento ai 20.000 euro di beni strumentali relativamente al nuovo regime dei minimi 2015, questi sono da riferirsi solo agli acquisti dell’anno precedente o in generale a tutti i beni strumentali presenti nello “stato patrimoniale”?
A tutti i beni esistenti al 31.12 di ogni anno senza considerare i beni minori (inferiori a € 516.46) e considerando l’importo imponibile IVA esclusa. Inoltre, quelli ad uso promiscuo (auto, telefonini) rilevano solo per il 50%.