I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. 335/95, sono tenuti al pagamento del II acconto del contributo per l’anno 2016, calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l’anno 2014. Sono, pertanto, esclusi i collaboratori coordinati e continuativi (compresi i lavoratori a progetto), i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Sommario
Aliquote gestione separata
Vediamo quali sono le aliquote da applicare:
– soggetti senza altra copertura previdenziale: 27,72%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di € 100.324,00;
– soggetti iscritti anche ad un’altra forma previdenziale obbligatoria (ad esempio, dipendenti pubblici e privati, professionisti con Cassa, artigiani e commercianti, ecc.) o titolari di pensione (diretta o indiretta): 23,5%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di € 100.324,00.
Come anticipato, il contributo INPS è dovuto fino al raggiungimento del massimale annuo della base imponibile, stabilito per il 2016 in € 100.324. L’ammontare massimo complessivo del contributo da versare relativo al 2016 è quindi pari a:
– € 27.809,81 (€ 100.324,00* 27,72%), per i professionisti soggetti all’aliquota del 27,72%;
– € 23.576,14 (€ 100.324,00*23,5%), per i professionisti soggetti all’aliquota del 23,5%.
Come si versano i contributi gestione separata
Il versamento deve essere eseguito con il modello F24 e gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro, secondo le regole generali, vale a dire per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi e per difetto se inferiore. I versamenti del contributo, anche a titolo di acconto, devono essere effettuati entro il limite dell’indicato massimale.
Quando si versano i contributi inps gestione separata
Il pagamento dell’acconto del contributo INPS va effettuato in due rate di eguale importo: le rate sono pari al 40% del contributo dovuto sul reddito di lavoro autonomo professionale dell’anno precedente. A tale proposito, la circolare INPS 9.6.98 n. 123 ha chiarito che, ai fini della determinazione dell’ammontare degli acconti e, quindi, delle rate, occorre fare riferimento alle aliquote vigenti nell’anno di riferimento degli acconti medesimi.
Esempio calcolo gestione separata inps
Facciamo un esempio.
Il Dott. Verdi, professionista iscritto alla sezione separata Inps, ha conseguito nel 2016 un reddito di lavoro autonomo pari a €28.360.
La seconda rata dell’acconto 2016 del contributo alla Gestione separata INPS è così determinata:
seconda rata= (€ 28.360 x 27,72%) x 80% : 2 = € 3.144,55
Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti all’aliquota del 23,5%:
– la prima rata, pari al 9,4%(23,5%*0,40) del reddito professionale risultante dal rigo RE25, doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello;
– la seconda rata, pari sempre al 9,4% (23,5%*0,40) del reddito professionale risultante dal rigo RE25 deve essere versata entro il 30.11.2016.
Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti all’aliquota del 27,72%:
– la prima rata, pari al 11,088% (27,72*0,40) del reddito professionale risultante dal rigo RE25, doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello;
– la seconda rata, pari sempre al 11,088% (27,72*0,40) del reddito professionale risultante dal rigo RE25, deve essere versata entro il 30.11.2016.
Per il versamento dei contributi previdenziali in esame va utilizzato il modello F24, riportando nella “Sezione INPS”:
– il codice della competente sede INPS;
– il periodo di riferimento (01/2015 – 12/2015);
– nel campo “causale contributo” i seguenti codici:
- P10= Se ISCRITTO ad altre forme di previdenza obbligatorie (aliquota 23,5%) – TITOLARE di PENSIONE (aliquota 23,5%)
- PXX= Se NON ISCRITTO ad altre forme di previdenza obbligatorie (aliquota 27,72%)
Nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” non va riportato alcun dato.
Per il versamento degli acconti del contributo INPS ex Legge 335/1995 non è esplicitamente prevista la possibilità di autoriduzione nel caso in cui il professionista preveda di conseguire nel 2015 un reddito professionale da assoggettare al contributo inferiore a quello preso a base per il calcolo dell’acconto.
Sanzioni contributi gestione separata inps
In caso di violazioni nel pagamento degli acconti del contributo INPS ex L.335/95, si applicano le sanzioni previste, in generale, per le violazioni in materia contributiva. Le sanzioni relative al mancato o ritardato versamento degli acconti del contributo INPS ex L. 335/95 sono diverse in relazione alla tipologia di violazione commessa.
L’art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000 prevede la possibilità di versare una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (0,05% a decorrere dal 10.9.2014) maggiorato di 5,5 punti (quindi pari al 5,55%), qualora:
– la denuncia della situazione debitoria sia stata effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi;
– il versamento dei contributi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.
Si precisa, infine, che, se all’atto di determinazione del saldo, risulteranno versate somme superiori al dovuto, l’eccedenza verrà, alternativamente:
– scomputata dagli eventuali importi dei contributi dovuti nell’anno successivo;
– compensata nel modello F24 con i versamenti di altri tributi e contributi dovuti, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
– restituita dall’INPS, con applicazione degli interessi, su richiesta degli assicurati (sulle modalità di rimborso si veda la circolare INPS 26.8.1998 n. 193).
L’acconto per l’imposta sostituitiva si calcola usando il reddito lordo o netto(quello dove si sono sottratti i contributi)? La ringrazio!
Inoltre, non e’ chiaro nell’articolo se le eccedenze possano essere utilizzate anche oltre l’anno successivo qualora siano molto ingenti. o vanno utilizzate o rimborsate al massimo per l’anno successivo e stop?