Buoni pasto elettronici esenti fino a 7 euro

I buoni pasto sono di solito concessi a lavoratori dipendenti per coprire delle spese relative alla pausa pranzo e prevedono un importo fisso definito dal proprio datore di lavoro.

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 51 del Tuir, sono considerati esenti dal conteggio del reddito di lavoro dipendente, laddove siano rispettate le soglie giornaliere di 5,29 euro. Inoltre dal primo luglio 2015 saranno valide anche delle nuove soglie di esenzione sui soli ticket elettronici.

Come sono considerati a livello fiscale i buoni pasto per lavoratori e datori di lavoro?

I buoni pasto sono quindi equiparati ad una agevolazione fiscale che permette al lavoratore dipendente di accedere ad un reddito aggiuntivo al proprio stipendio di base e per provvedere a coprire le piccole spese di una pausa di pranzo.

Di solito sono corrisposti laddove non siano presenti delle strutture o dei servizi di ristorazione per i dipendenti che eseguano un orario lavorativo full-time, con importi che possono essere definiti dal proprio datore di lavoro. Tuttavia sulla base del principale riferimento normativo dei buoni pasti, ossia l’articolo 51 del Tuir, possono essere previste delle esclusioni dal proprio reddito personale se rispettata la soglia giornaliera di 5,29 euro circa l’utilizzo degli stessi.

Viceversa nel caso di importi maggiori a tali importi, bisognerà considerare l’eccedenza come parte integrante del reddito da lavoro dipendente (e per il calcolo di contributi previdenziali e ritenute fiscali).

Anche i datori di lavoro presentano delle agevolazioni fiscali per il rilascio di buoni pasto ai propri dipendenti, con costi sostenuti che possono essere sempre deducibili considerando come riferimento la data in cui lo stesso dipendente ha usufruito del suo buono.

Previste nuove soglie di esenzione fiscale sui soli ticket elettronici

Accanto a quanto già previsto dal Tuir, sarà inoltre necessario aggiungere a partire dal primo luglio 2015, anche le ultime modifiche introdotte dalla Legge di stabilità per incidere su una maggiore tracciabilità circa gli utilizzi dei suddetti buoni pasto (e ridurre un uso massiccio dei suddetti buoni soprattutto per acquisti alimentari) e su nuove soglie di esenzione fiscale.

Tale esenzione prevede in particolare una distinzione tra la tipologia erogata di buoni pasto dal proprio datore di lavoro:

  • Buoni in formato elettronico, la cui soglia fiscale è passata dal precedente valore di 5,29 euro a 7 euro.
  • Buoni in formato cartaceo (cioè la soluzione ancora più utilizzata al momento) con soglia fiscale di esenzione sempre di 5,29 euro.

Vale a dire che resta confermata la possibilità per i lavoratori di utilizzare dei buoni pasto per l’acquisto di prodotti alimentari per la propria pausa pranzo, ma con una soglia di esenzione dal punto di vista di vista fiscale maggiore solo per la soluzione elettronica.

1 commento su “Buoni pasto elettronici esenti fino a 7 euro”

  1. Salve, ma i buoni pasto possono essere utilizzati anche da ditta individuale senza dipendenti?
    in quanto nel DECRETO 7 giugno 2017, n. 122
    articolo 2 punto g
    si legge
    il datore di lavoro che acquista dalla societa’
    di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo
    di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);
    g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo
    pieno o parziale, nonche’ il soggetto che abbia instaurato con il
    cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al
    quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di
    lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, e’ titolato
    ad utilizzarli;

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Hai bisogno di aiuto?