Mediante il Decreto Legge n. 63 del 2013, l’art. 16, comma 2, è stata introdotta una detrazione IRPEF, fissata al 50%, per l’acquisto di mobili come anche di grandi elettrodomestici volti ad arredare l’immobile in ristrutturazione e che rientrino nella categoria A+. In sintesi, dunque, coloro che rientrano tra i fruitori della detrazione destinata agli interventi di rivalorizzazione dei beni edilizi, possono godere di un’ulteriore riduzione fiscale prevista per l’acquisto di mobili, come anche per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica che non sia inferiore alla A+, A nel caso dei forni, e per tutte le attrezzature che prevedono una classificazione energetica, e finalizzate all’arredamento di immobili sottoposti a ristrutturazione.
In particolare, la detrazione di cui sopra deve essere ripartita in dieci quote annue di eguale importo, ed è riferita alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, calcolata su un ammontare complessivo che non sia superiore ai 10.000 euro. Può capitare anche che le spese di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici vengano sostenute prima di quelle destinate alla ristrutturazione dell’unità abitativa, ma in questo caso è necessario che i lavori della stessa siano stati già avviati. In altre parole, non ricopre un’importanza vincolante la circostanza che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Ebbene, al fine di indicare le spese relative al 2013, dal 6 giugno al 31 dicembre, nel modello Unico PF al quadro RP è dedicata la Sezione III C. Con particolare riferimento a quest’ultima nei campi 1 e 3 va indicata la spesa sostenuta, a patto che rientri nel limite di € 10.000, per ciascuna abitazione oggetto di ristrutturazione; nei campi 2 e 4, invece, va specificato l’importo a cui ammonta la rata; nel campo 5, infine, va menzionato il totale degli importi che sono stati riportati all’interno dei campi 2 e 4.
Ricapitolando, quindi, la data in cui sono stati avviati i lavori di ristrutturazione deve essere antecedente a quella in cui sono state effettuate le spese destinate all’acquisto di mobili e/o elettrodomestici, al contrario non è obbligatorio che le spese di ristrutturazione precedano quelle per l’arredamento.
Di conseguenza, la fruizione di questa agevolazione può intervenire sebbene all’interno della Sezione III A non vi sia riportato nessun tipo di dato, nel caso in cui, ad esempio, la ristrutturazione dell’immobile è partita alla fine del 2013 e le spese sono state sostenute nell’anno successivo.
Buongiorno,
ho avviato una CILA per fusione appartamenti (uno mio e uno del mio compagno) a novembre 2019; nel 2020 abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione e acquistato mobili; la CILA non è ancora chiusa, la chiuderemo nel corso del 2021.
Il mio compagno ha portato in detrazione alcuni lavori di ristrutturazione e di acquisto dei mobili; io volevo portare in detrazione l’acquisto di altri mobili e sosterrò le spese tecniche per la CILA che però mi verranno emesse nel 2021; mi dicono che non posso detrarre la spesa dei mobili perchè non ho detratto nessuna spesa per i lavori.
Premetto che la CILA è intestata ad entrambi, riporta i subalterni di entrambe le unità immobiliari, ed è richiamata nelle fatture dei mobili che vorrei detrarre.
Potete aiutermi?
Grazie infinite