L’anno 2020 si caratterizza per la possibilità di fruizione del nuovo bonus facciate, senza limiti massimi di spesa e con un riconoscimento dell’agevolazione in misura pari al 90% delle spese sostenute.
Il concetto di facciata esterna era assai vago e, per tale motivo, l’Agenzia delle entrate ha provveduto al varo della circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, con la quale ha fornito numerosi chiarimenti.
Sommario
Chi può richiedere il bonus facciate
Il bonus facciate è una detrazione che spetta a tutti i contribuenti, sia soggetti privati che titolari di partita iva, che realizzano lavori oggetto di agevolazione.
Per converso, ne restano esclusi i soggetti che posseggono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (si pensi, ad esempio, ai contribuenti forfettari).
A fronte di tale ampiezza di potenziali destinatari, l’ambito va circoscritto rammentando il fatto che i soggetti devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Hanno diritto alla detrazione anche coloro che eseguono i lavori in proprio, ma solo per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Bonus facciate zona a e b
In primo luogo, va precisato che si può godere dell’agevolazione a condizione che l’immobile sia ubicato in particolari zone del territorio comunale; ciò rappresenta una novità rispetto alle abitudini dei già noti bonus, che mai hanno operato discriminazioni in tal senso.
Infatti, la detrazione spetta a condizione che l’immobile sia ubicato in zona A o B o in zone a queste assimilabili in base ai regolamenti regionali e comunali.
Era stato da subito evidenziato che in molti Comuni si sono adottati degli strumenti di classificazione più moderni rispetto a quello individuato dalla Legge n. 160/2019; in tal senso, la circolare adotta il rimedio della assimilazione, affermando che l’ubicazione dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Pertanto, al fine di scongiurare qualsiasi contestazione pare necessario possedere una certificazione inequivoca, magari ricorrendo alla collaborazione di un tecnico del settore.
Se l’immobile ricade in zona C (parte del territorio destinate a nuovi complessi) o D (parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali) è inutile verificare il rispetto degli altri requisiti.
Bonus facciate, quali lavori rientrano?
Se l’immobile si trova nelle zone privilegiate si può verificare se gli interventi realizzati corrispondono a quelli descritti dalla norma, avendo cura di escludere immediatamente:
– quelli effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile;
– quelli che si accompagnano a una demolizione e ricostruzione, anche se con invarianza della volumetria.
Chiarito ciò, la detrazione è concessa per la realizzazione di lavori indirizzati al recupero o restauro della facciata esterna.
I principali chiarimenti, al riguardo, riguardano proprio il concetto di facciata esterna.
Non è corretto riferirsi a qualsiasi lato del fabbricato, per due ordini di motivi: in primis il riferimento alla facciata e, in secundis, l’aggettivo esterna che connota l’elemento.
L’aggettivo esterne associato all’elemento facciate vuole riferirsi all’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno), visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Diversamente, ne restano esclusi gli interventi realizzati sulle facciate interne dell’edificio, sempre che non siano visibili come sopra detto.
Individuata la facciata esterna con i suddetti criteri, occorre poi fare un ulteriore mix di altri due concetti: gli elementi che compongono la facciata e la tipologia di interventi che sugli stessi può essere realizzata.
Innanzitutto, si individuano tre componenti della facciata oggetto di recupero o di restauro:
– le strutture opache della facciata;
– i balconi;
– gli ornamenti e fregi.
I lavori oggetto di agevolazione
A titolo esemplificativo, sono agevolabili:
– il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonchè la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
– il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
– lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
La detrazione è riferita, non solo alle prestazioni di servizi affidate a terzi, ma anche per quelle di acquisto materiali, progettazione e prestazioni professionali connesse (perizie e sopralluoghi, rilascio dell’APE, ecc.), installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
L’IVA non detraibile rientra nel costo agevolabile, non solo per i privati ma anche, ad esempio, per i lavori eseguiti su fabbricati abitativi da parte di imprese e/o lavoratori autonomi.
I lavori esclusi
Viceversa, resterebbero escluse le spese:
– per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
– sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
La detrazione spettante
La detrazione spetta nella misura del 90% dell’intera spesa sostenuta.
Non sussiste alcun legame con la data di inizio o di realizzazione degli interventi. Così, per una persona fisica che applica il criterio di cassa, possono essere agevolate le spese di un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati nel 2020.
Per i soggetti che producono reddito di impresa, invece, si dovrà utilizzare il criterio della competenza, indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Per i condomini rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, a prescindere dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali, da indicare dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi. Inoltre non si può optare per la cessione del credito.
Scarica la guida dell’Agenzia delle Entrate sul bonus facciate.
Buongiorno,
abito in un condominio di 4 appartamenti senza amministratore.
Siamo interessati ad effettuare i lavori previsti dal bonus facciate e ci siamo già mossi per avere computo metrico e preventivi delle ditte edili.
All’ultimo momento uno dei condomini si è tirato indietro.
Volevo sapere se è possibile che un altro condomino si accolli la sua parte di spesa ed anche la sua parte detrazioni.