Art-Bonus, il nuovo regime fiscale agevolato, prevede che, per tutte le persone giuridiche e fisiche che fanno erogazioni liberali in denaro a favore di spettacolo e cultura, ci sia un credito di imposta che ammonti al 65% delle erogazioni che sono state fatte tra il 2014 e il 2015 e al 50% per le erogazioni avvenute nel 2016.
A fare il punto sul bonus c’è anche la circolare 24/E che chiarisce quali siano le modalità di effettuazione delle liberalità e di utilizzo dell’agevolazione. Il diritto all’Art-Bonus è dato dalle erogazioni in denaro che sono destinate a interventi di manutenzione, restauro e protezione di beni culturali pubblici, sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche oppure di enti o istituzioni pubbliche che svolgono attività nello spettacolo senza scopo di lucro. Questa misura agevolativa a tutti coloro che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura.
L’agevolazione fiscale del 65% riguarda erogazioni fiscali che sono state fatte in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 mentre l’agevolazione pari al 50% riguarda quelle fatte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. In merito alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità sono previsti dei limiti specifici per quanto riguarda la spettanza del credito d’imposta. Alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale è riconosciuto un credit d’imposta pari al 15% del reddito imponibile. Per i titolari di reddito d’impresa, invece, spetta un credito d’imposta pari al 5 per mille dei ricavi. Quando si parla di persone fisiche, in questo caso, si fa riferimento anche ai pensionati, ai lavoratori dipendenti, ai titolari di redditi di fabbricati e ai lavoratori autonomi. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo e enti non commerciali e persone fisiche potranno servirsi della prima quota all’interno della dichiarazione dei redditi inerente l’anno in cui è stata effettuata l’erogazione. Le imprese, invece, potranno utilizzare il credito nell’ambito dei pagamento dovuti attraverso modello F24, dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state eseguite le erogazioni. L’Art-Bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi e sarà fruibile annualmente senza limiti quantitativi anche se si tratta di importi che superano i 250.000 euro. I beneficiari delle erogazioni dovranno comunicare ogni mese al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a quanto ammontano le erogazioni ricevute.