L’art.17 comma 6 dpr 633/72 interessa il settore dell’edilizia. Con l’intento di aumentare l’applicazione del reverse charge è stato esteso anche ai servizi di riparazione, manutenzione, pulizia e completamento. Infatti anche le imprese di pulizia non potranno addebitare l’Iva a nessun committente che sia un operatore economico, in quanto il tributo dovrà essere assolto dal destinatario con il meccanismo del reverse charge. Questa una delle misure contenute nel ddl stabilità 2015 dalle quali si attende un recupero di evasione stimato in complessivi 900 milioni. Nel caso specifico, la novità comporterà però complicazioni per i committenti che svolgono attività esenti (assicurazioni, banche, finanziarie, medici ecc.), i quali saranno tenuti a maggiori adempimenti, tra i quali la presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Secondo il ddl, al fine di contrastare le frodi all’Iva, dal 1° gennaio prossimo il meccanismo dell’inversione contabile sarà esteso:
– alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relative a edifici (nuova lettera a-ter aggiunta nell’art. 17, sesto comma, dpr 633/72), con un recupero di gettito di 650 milioni di sola Iva;
– in via temporanea, per quattro anni, ai trasferimenti di quote di emissione di gas serra o di unità similari (certificati verdi), nonché alle cessioni di gas ed energia elettrica nei confronti di soggetti passivi rivenditori (nuove lettere d-bis, d-ter e d-quater), con un recupero di gettito di 250 milioni.
Sommario
Reverse charge edilizia
Per quanto riguarda il settore edile, le nuove disposizioni andranno ad aggiungersi, con carattere di specialità, a quelle della lettera a) dell’art. 17, che assoggettano all’inversione contabile le prestazioni di servizi dei subappaltatori. A differenza delle disposizioni vigenti, però, quelle in arrivo si applicheranno oggettivamente ai servizi considerati, allorquando resi nei confronti di soggetti passivi dell’Iva: pertanto non sarà richiesto che il rapporto sia riconducibile a un subappalto, né che il committente svolga a sua volta un’attività del settore edile. Questa ampiezza della portata delle disposizioni trova conferma nella relazione tecnica del ddl, ancor meglio che in quella illustrativa: vi si legge, infatti, che per effetto della nuova norma, il regime dell’inversione contabile, «riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali».
Di conseguenza, le imprese che prestano servizi di pulizia, di demolizione, di completamento o di installazione impianti degli edifici, quando operano verso soggetti passivi Iva (imprese commerciali e agricole, professionisti), dovranno emettere la fattura senza l’addebito dell’imposta; imposta che sarà assolta dal destinatario previa integrazione della fattura, con il regime dell’inversione contabile. Di solito, questo regime, che mira a evitare comportamenti scorretti dei fornitori, rappresenta un vantaggio finanziario notevole per i clienti, i quali, anziché pagare l’imposta al fornitore, la iscrivono a debito verso l’erario nella contabilità e nel contempo, se svolgono attività con diritto a detrazione, iscrivono un corrispondente credito e chiudono la liquidazione a zero.
La situazione cambia, però, qualora il cliente non abbia il diritto alla detrazione (perché svolge attività esenti, oppure soggette a regimi speciali, per esempio, agricoltura): in tal caso, infatti, l’imposta risulterà a debito dalla liquidazione periodica e dovrà essere versata all’erario, sicché il meccanismo si traduce in una complicazione degli adempimenti e può far venir meno l’esonero dall’obbligo della dichiarazione annuale concesso ai soggetti che effettuano solo operazioni esenti. In una situazione simile si sono trovati anni fa i dentisti a seguito dell’introduzione del reverse charge per le cessioni di materiali preziosi; nell’occasione, il dpr n. 315/2000 concesse la possibilità di effettuare le liquidazioni trimestrali senza interessi.
Quando si applica il reverse charge art.17 comma 6 DPR 633/72?
Per individuare le operazioni soggette a reverse charge bisogna fare riferimento solo alla loro natura, senza tenere conto dell’attività normalmente svolta dal prestatore. Il rinvio ai codici Ateco è quindi rivolto a individuare in senso oggettivo la tipologia della prestazione e non quella del prestatore. Vengono poi individuati gli specifici codice attività rilevanti e forniti chiarimenti in merito al concetto di edificio, all’estraneità delle cessioni di beni con posa in opera dal reverse charge e alla presenza di contratti che prevedano un insieme eterogeneo di prestazioni.
Mentre la risposta al quesquando-si-applica-il-reverse-chargetion time dello scorso 19 marzo non era parsa dirimere, per lo meno data la sua formulazione, la circolare n. 14/E/15 è assolutamente chiara nell’affermare che la tabella Ateco 2007 serve per individuare le prestazioni da assoggettare a reverse charge, e non i codici attività dei prestatori, ai quali non è pertanto richiesto di appartenere al settore edile.
Non è nemmeno richiesto che la prestazione avvenga in forza di un contratto di subappalto, come invece avviene nell’ipotesi prevista all’articolo 17, comma 6, lettera a, Dpr n. 633/72. Tale ultima disposizione trova applicazione, dal 1° gennaio 2015, solo nei casi di subappalto nel settore edile, diverse da quelle di installazione d’impianto, demolizione e completamento. Ad esempio, se un lavoro di completamento viene svolto nei confronti di un’impresa di costruzioni trova applicazione il reverse charge. Così come la demolizione effettuata da un soggetto che non svolge abitualmente questa attività deve essere assoggettata a reverse charge.
Al contrario, un soggetto che ha come codice attività quello della demolizione, ma svolge una prestazione che non è riconducibile a una di quelle previste dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter, Dpr n. 633/72, non applicherà l’inversione contabile.
L’agenzia delle Entrate fornisce, a questo punto, un elenco che pare intendersi tassativo, di codici attività rilevanti ai fini del reverse charge: se un servizio ricade in uno di quelli forniti all’interno di queste attività allora si applica il reverse.
Va comunque notato che tutte le prestazioni elencate, per poter rientrare nell’inversione contabile, devono essere relative a edifici. Pertanto, l’Agenzia esclude alcune attività che, seppur rientranti nei codici elencati, non sono riferibili ad edifici. Per converso, non incontrano il reverse charge alcune attività, quali quelle di disinfestazione, in quanto rientranti in un codice attività non rilevante (81.29.10).
Restano escluse dall’inversione contabile le cessioni di beni con posa in opera. Al contrario, seppur non menzionate nella norma, l’Agenzia afferma che rientrano nella lettera a-ter anche le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti.
Sono individuati con precisione anche i codici attività nei quali ricadono i servizi di completamento, intendendosi per tali gli interventi che sono riconducibili a manutenzioni (ordinarie e straordinarie), restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, eccetera.
Per quanto riguarda il significato del termine edifici, l’Agenzia ha chiarito che sono da intendersi tali i soli fabbricati, così come definiti dall’articolo 2 del Dlgs n. 192/05 e dalla risoluzione 46/98, e non i beni rientranti nella più ampia categoria dei beni immobili. Restano ad esempio, escluse dal reverse charge le prestazioni relative al suolo, parcheggi e piscine, salvo che questi siano incorporati nell’edificio.
Nel caso di diverse prestazioni previste da un unico contratto vale la regola generale della scomposizione delle singole prestazioni tra quelle soggette, o meno al reverse charge. Tuttavia, l’Agenzia in un’ottica di semplificazione, afferma che in caso di un unico contratto di appalto, comprensivo anche di prestazioni riconducibili alla lettera a-ter, avente a oggetto la costruzione di un edificio ovvero di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, non si deve procedere in tal senso.
manca ancora che chi non paga nei termini fissati và a finire in galera e diventiamo un paese normale
un adempimento in meno
devo vendere un auto della mia societa che è una srl la devo vendere ad una ditta individuale va inserito il reverse charge o devo emettere fattura con l’IVA?
La fattura di acquisto era con iva? L’iva totalmente detratta?
Ma la domanda giusta è!
Ma questi miliardi… dove vanno a finire!?
Questa è la domanda giusta!
Cortesemente , in linea di principio l’inversione dell’iva si applica anche alla fatturazione di servizi per la sola manodopera di montaggio apparecchiature e senza fornitura di materiali?
E, questa pubblicazione dell’articlo 17, sesto comma, dpr 633/72 in che periodo mm/aaaa è stato pubblicato ?