Aprire un’azienda agricola: guida definitiva

Oggi vediamo come aprire un’azienda agricola, quali sono gli adempimenti fiscali e burocratici, come si determina il reddito dell’imprenditore agricolo. Le attività agricole non sono protette o riservate ad alcune categorie di soggetti e, quindi, possono essere svolte da chiunque. L’articolo 2135 del Codice civile definisce tali le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Adempimenti burocratici per aprire un’azienda agricola

Un imprenditore agricolo che intende aprire la propria attività deve seguire regole per molti aspetti comuni agli altri imprenditori. In primo luogo, è necessario presentare la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) presso il comune dove si intende svolgere l’attività. Poi dev’essere fatta l’iscrizione al registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale e deve essere richiesta la partita Iva presso gli uffici locali delle Entrate.

L’aspirante imprenditore dovrà dotarsi di un fondo su cui svolgere l’attività agricola. Considerato che l’acquisto di un terreno può rivelarsi molto oneroso, all’inizio appare molto più conveniente affittarne uno, stipulando un contratto di affitto fondo rustico regolato dalla legge 203/1982. Il contratto è soggetto a registrazione entro trenta giorni dalla stipula, assolvendo l’imposta di registro dello 0,5% sul corrispettivo dell’intera durata del contratto (e non del singolo anno). Quando l’affittuario è un giovane agricoltore che al momento della stipula non ha ancora compiuto 40 anni, il contratto va, invece, registrato solo in caso d’uso con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di 67 euro (legge 441/1998).

Per quanto riguarda la parte mobile, è consigliabile l’acquisto; quindi la dotazione di macchine ed attrezzature agricole devono essere acquisite con modalità ordinarie anche con il ricorso al leasing. Si ricorda che le Regioni con il Piano di sviluppo rurale mettono a disposizione incentivi di cui spesso i giovani hanno priorità.

L’affitto di azienda, invece è una formula poco utilizzata in agricoltura per le sue caratteristiche in quanto, ad esempio, nel settore zootecnico è improprio affittare beni viventi.

L’imprenditore agricolo deve poi iscriversi all’Inps, scegliendo tra la gestione dei coltivatori diretti e quella degli imprenditori agricoli professionali (Iap). L’iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti è prevista quando l’interessato coltiva manualmente il fondo e la mano d’opera dipendente non supera i due terzi quella occorrente ai fabbisogni aziendali. La gestione Iap, invece, non pone vincoli in merito alla manodopera ma richiede il rispetto dei requisiti dell’articolo 1 del Dlgs 99/2004: l’agricoltore dev’essere un soggetto in possesso di competenze e conoscenze in agricoltura, deve ricavare dall’impresa agricola almeno il 50% del proprio reddito di lavoro e deve dedicare alla attività agricola almeno la metà del proprio tempo lavorativo.

Se l’imprenditore utilizza macchine agricole deve iscriversi anche all’Uma (Utenti motori agricoli) per l’assegnazione di gasolio o altri carburanti agevolati. Se il terreno coltivato risulta assegnatario di titoli nell’ambito della politica agricola comunitaria (Pac), deve iscriversi mediante un centro di assistenza agricola o un’associazione di categoria per la volturazione dei titoli ed ottenere la contribuzione comunitaria. A tal fine va predisposto il fascicolo aziendale.

Il regime Iva in agricoltura

Sotto questo profilo l’imprenditore deve scegliere se adottare il regime speciale (articolo 34 del Dpr 633/72), basato sulle percentuali di compensazione o, in alternativa, se esercitare l’opzione per il regime normale. Il regime speciale, che trova applicazione solo per cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A del Dpr 633/1972, si applica nel modo seguente: l’Iva detraibile non coincide con l’imposta assolta sugli acquisti, ma si determina applicando alla somma imponibile delle cessioni di beni, le percentuali di compensazione fissate con decreti ministeriali (Dm 12 maggio 1992; Dm 30 dicembre 1997 e Dm 23 dicembre 2005). L’Iva dovuta sarà pari alla differenza tra quella a debito e quella detraibile forfetariamente senza tenere in considerazione quella effettivamente spesa.

Il regime naturale, quello speciale, è conveniente quando i prodotti ceduti usufruiscono di percentuale di compensazione elevata come il vino (12,3%), oppure il latte (10%) o per il settore dell’allevamento in genere. La convenienza deriva dal fatto che l’Iva che si spende sugli acquisti è generalmente inferiore a quella detraibile mediante le percentuali di compensazione. Se invece la produzione riguarda cereali, frutta, ortaggi, piante, allora è più conveniente il regime ordinario che consente di recuperare l’Iva assolta sugli acquisiti, esattamente come accade per gli imprenditori commerciali. Nel primo caso, la differenza tra l’Iva effettivamente assolta e quella detraibile in base alle percentuali di compensazione, costituisce una rendita fiscale.

La scelta di quale regime adottare dev’essere fatta anche tenendo in considerazione gli investimenti da fare; nella fase iniziale sono frequenti investimenti in beni strumentali e quindi è probabile che l’Iva spesa sia rilevante ed è recuperabile soltanto con il regime ordinario. L’opzione va comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare, cioè quella relativa al primo anno di attività e vincola il contribuente per un triennio. Se il produttore agricolo presume di realizzare volume d’affari inferiore a 7.000 euro, può rientrare nel regime di esonero che non prevede obbligo contabile, tranne quello di conservare e numerare progressivamente fatture di acquisto e autofatture di vendita emesse dagli acquirenti e la trasmissione dell’elenco clienti e fornitori. In tal caso non è obbligatoria l’iscrizione nel Registro delle imprese.

Come si determina il reddito dell’imprenditore agricolo

L’articolo 32 del Dpr 917/1986 prevede, quale regime naturale per imprese agricole individuali, società semplici ed enti non commerciali, la determinazione del reddito in base alle risultanze catastali e non in base ai dati di bilancio. Sas, Snc, Srl e cooperative, se rivestono la qualifica di società agricole in base all’articolo 2 del Dlgs 99/2004, possono optare per questo regime secondo l’articolo 1, comma 1093 della legge 296/2006. Rientrano nel reddito agrario, oltre alle attività di coltivazione, allevamento, selvicoltura, funghicoltura, anche le attività connesse di cui all’articolo 2135 del Codice civile ma solo se svolte dallo stesso soggetto che svolge l’attività agricola principale e se ricomprese in apposito Dm (Dm 13 febbraio 2015).

Per le attività agricole che eccedono i limiti posti dall’articolo 32, trova applicazione un regime di forfetizzazione dei redditi in base al quale il reddito imponibile si determina applicando ai corrispettivi registrati ai fini dell’Iva un coefficiente del 15% o del 25% a seconda che si tratti di attività dirette alla manipolazione e trasformazione di prodotti diversi da quelli elencati nel Dm o di attività dirette alla fornitura di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135.

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1 commento su “Aprire un’azienda agricola: guida definitiva”

  1. Un’azienda agricola, ditta individuale, che ha superato le soglie di ricavi previste per la contabilità semplificata è obbligata ad adottare la contabilità ordinaria? In tal caso è esonerata dalla tenuta dei libri contabili (giornale, inventari)?

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