APE è la sigla di attestato di certificazione energetica; quello nuovo è già in vigore dal 6 giugno di quest’anno (legge di conversione del decreto eco bonus, il D.L. n. 63 del 2013) per gli immobili, ed è quello che è andato a sostituire il vecchio attestato di certificazione energetica; questo documento ha lo scopo di rendere note le prestazioni di un fabbricato il suo grado di efficienza e il suo abbattimento dei consumi.
E’ obbligatorio allegare l’APE al contratto di compravendita,o locazione dell’immobile, rilasciato e redatto da esperti qualificati. E’ un documento con la validità di dieci anni, solo se l’immobile nel lasso di tempo previsto dalla scadenza non subisce una riqualificazione cosi radicale da cambiarne le caratteristiche di consumo o nel caso non siano stati eseguiti i controlli degli impianti, fissati dalla legge. Le prestazioni energetiche dell’edificio, valutate dall’APE riguardano il riscaldamento e la produzione acqua calda sanitaria, climatizzazione per i mesi estivi, ventilazione per gli uffici, e l’illuminazione naturale. Se all’atto del contratto e agli atti relativi alle cessione degli edifici, non viene presentato in allegato l’Ape, l’atto steso a tutti gli effetti è nullo.
Le regioni e i comuni hanno il compito di verificare e comunicare le violazioni alla camera di commercio. Le multe vanno da 700 a 4200 euro per i professionisti che compilano una relazione tecnica o un APE non conforme ai requisiti di base, e multe da 1000 a 6mila euro per chi ha diretto i lavori e non presentato al Comune l’APE, unitamente alla dichiarazione di fine cantiere. L’APE sarà ufficialmente in vigore quando i decreti attuativi del Ministero dello sviluppo economico saranno effettivi , evento previsto entro la fine dell’anno.