Anatocismo bancario: ultima sentenza a favore del 10/06/2013

C’è stata una svolta fondamentale nell’ambito della giurisprudenza bancaria, grazie a una sentenza storica pronunciata lo scorso 10 giugno presso il Tribunale di Treviso nella sezione di Montebelluna, dove sono stati riconosciuti a un correntista gli interessi addebitati sul conto dal 1980 al 2005, ritenendo quindi illegale la capitalizzazione degli stessi e creando un importante precedente in tema di anatocismo bancario.

Stando ai fatti, la banca in questione avrebbe addebitato sul conto di un’azienda della zona, rappresentata in tribunale dall’avvocato Fabriani del Foro di Como, una somma di interessi pari a 365.068,34 euro in maniera illegittima; stando alle date prese in considerazione, inoltre, appare evidente che la capitalizzazione degli interessi risulti una pratica non conforme alla legge anche nel periodo successivo al 2000. Le prime sentenze di illegittimità furono emesse già nel 1999, quando alcuni tribunali ritennero non valide le capitalizzazioni degli interessi, dal momento che gli stessi erano per loro natura fonte di altri interessi anatocistici, ossia la situazione di produzione di altri interessi sugli interessi.
Ma a queste sentenze seguì una sorta di legislazione ad hoc voluta dalle banche, preoccupate che questi importanti precedenti potessero far nascere una serie di reazioni a catena che avrebbero spinto altri correntisti all’azione legale per ottenere quanto sottratto; così fu emanata una delibera CICR nel febbraio del 2000 che ha nella pratica ha reso nuovamente legittime le pratiche anatocistiche a favore delle banche, purché esistesse una sorta di equilibrio tra gli interessi dei debitori e quelli dei creditori per un tempo stabilito e limitato al giugno del 2000, oltre il quale la delibera avrebbe perso la sua validità legislativa.

Si è così arrivati alla sentenza che ha fatto tanto parlare, quella del 10 giugno del 2013 emessa dal Tribunale di Treviso, che non è comunque isolata ma fa seguito ad altre sentenze dello stesso tenore, pronunciate anche da altri fori, che altro non fanno che consolidare il concetto e la direzione opposta a quella della delibera CICR sui contratti già in essere prima che venisse emanata.
Il motivo di tale orientamento pare essere piuttosto ovvio, se si guarda alle tesi difensive accolte dal Tribunale di Treviso, secondo le quali se una clausola viene considerata nulla per vizio, violando una legge, questa non può essere sanata con una semplice delibera unilaterale, ma ci dev’essere una ricontrattazione del negozio giuridico viziato, che nella fattispecie non c’è stata. La banca ha semplicemente comunicato per iscritto ai correntisti il contenuto della Delibera, violando di fatto uno dei capisaldi delle leggi in materia contrattuale, che prevedono che nel caso in cui non si verifichino modifiche ‘in melius’, il negozio va ricontrattato, soprattutto nel caso specifico, dove è presente una clausola nulla.
Questa sentenza, e quelle precedenti, sono fondamentali perché danno la possibilità a tutti i correntisti precedenti al 2000 di chiedere al proprio istituto bancario la restituzione degli interessi anatocistici, eliminando di conseguenza la clausola che li ha generati.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Hai bisogno di aiuto?