Amministratore e dipendente della stessa società, possibile?

Nelle società di capitali, specialmente di piccole dimensioni, può capitare che uno dei componenti del consiglio d’amministrazione o l’amministratore unico presti anche la propria attività di lavoratore dipendente nei confronti della società.

Ciò può succedere per vari motivi, quali ad esempio l’assenza di compenso per l’esercizio dell’attività di amministratore o le particolari competenze tecniche o capacità specifiche del soggetto, che rendono necessaria o imprescindibile la sua attività lavorativa all’interno della società per lo sviluppo o l’esistenza della stessa.

Altrettanto frequente nelle realtà di piccole dimensioni è il caso in cui l’amministratore rivesta anche la qualifica di socio della società medesima.

Un amministratore può essere anche dipendente?

Per ottenere il riconoscimento della possibilità per i richiamati soggetti di rivestire le due distinte posizioni di lavoratore dipendente e componente dell’organo d’amministrazione all’interno della medesima società, sono stati necessari numerosi contenziosi tanto con l’Agenzia delle Entrate che con l’INPS, con il conseguente susseguirsi di orientamenti interpretativi che ne discendono.

Con il messaggio del 17 settembre 2019 n. 3359 l’INPS ha fatto chiarezza sul punto, riconoscendo l’esistenza di tale duplice figura ed evidenziando le condizioni necessarie per il riconoscimento della stessa anche ai fini previdenziali.

Risultano interessati dai chiarimenti forniti dall’INPS tutte le persone fisiche che ricoprono una od entrambe le seguenti figure all’interno della società di capitali presso cui svolgono la propria attività di lavoro dipendente:
– componente del consiglio d’amministratore con o senza deleghe od amministratore unico;
– socio, anche unico.

I chiarimenti forniti dall’INPS con il citato messaggio n. 3359/2019 non trovano applicazione ai soggetti che non rivestono contemporaneamente la qualifica di socio/amministratore e lavoratore dipendente nella medesima società di capitali.

Amministratore e dipendente: i chiarimenti INPS

La possibilità della valida instaurazione di un rapporto di lavoro con soggetti che ricoprono cariche sociali all’interno della medesima società di capitali per cui lavorano e stato oggetto di molteplici interventi della Suprema Corte di cassazione che hanno, a mano a mano, portato ad ampliare l’ambito entro cui tale possibilità e stata riconosciuta.

In particolare si evidenzia il principio, fatto proprio anche dall’INPS, secondo cui l’essere organo di una persona giuridica di per sè non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale ricoperta, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.

Si e quindi giunti al concetto secondo cui ricoprire una carica nel consiglio d’amministrazione, ivi inclusa quella di presidente, non risulta, di per sè, incompatibile con la possibilità di stipulare con la medesima società per cui si volge il compito d’amministratore un valido contratto di lavoro subordinato.

A tale principio non osta, inoltre, nemmeno l’eventualità in cui tale soggetto sia insignito del potere di rappresentanza della società stessa, considerato che tale potere non comporta l’automatica attribuzione dei diversi poteri deliberativi della società rappresentata.

Da un concetto di preclusione basato sul solo fatto di ricoprire una carica nell’organo amministrativo si e, quindi, passati ad uno basato sulla verifica dei rapporti intercorrenti con il consiglio d’amministrazione al fine di verificare l’esistenza, limitatamente al rapporto di lavoro dipendente, di un effettivo vincolo di subordinazione al potere direttivo nello svolgimento della stessa.

Nel suo messaggio, l’INPS rammenta che affinchè possa essere riconosciuta l’esistenza dei due distinti rapporti e necessario che l’attività di lavoro dipendente sia caratterizzata dai seguenti requisiti:

– principio di effettività del rapporto in considerazione del quale il rapporto giuridico formalizzato e le modalità tramite cui lo stesso sia stato formalizzato costituiscono solamente un elemento cui fare riferimento nella valutazione complessiva dell’oggetto effettivo della prestazione convenuta;

– effettivo svolgimento dell’attività;

– oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti alla carica sociale rivestita, ossia attività non ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle eventuali deleghe ricevute;

– effettiva subordinazione, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo d’amministrazione della società;

– sia comprovato, da parte del soggetto che intende farne valere l’esistenza, il richiamato vincolo di subordinazione con idonea documentazione da cui la stessa emerga in modo certo.

In merito all’obbligo di fornire adeguata documentazione comprovante il vincolo di subordinazione nel messaggio n. 3359/2019, più volte richiamato, l’INPS evidenzia che ai fini dell’accertamento del rapporto di lavoro dipendente si tiene conto anche dell’esistenza di ulteriori elementi sintomatici della subordinazione quali:

– la periodicità e predeterminazione della retribuzione del rapporto di lavoro dipendente;

– un orario contrattuale di lavoro;

– l’inquadramento all’interno di un’organizzazione aziendale;

– l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale;

– l’assenza di rischio in capo al lavoratore;

– la distinzione tra gli importi erogati a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari;

– la necessità che la costituzione e gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili a una volontà della società distinta dal soggetto titolare della carica.

In conclusione, non si può non evidenziare che il mancato riconoscimento della posizione di lavoratore dipendente, per mancanza dei requisiti sopra evidenziati, comporta il rifiuto da parte dell’INPS di erogare la relativa prestazione pensionistica.

A ciò si aggiunge il fatto che, sebbene a fronte di tale rifiuto il soggetto matura il diritto a chiedere la restituzione degli importi previdenziali versati connessi alla posizione di lavoro dipendente, l’INPS, per contro, matura la facoltà di attrarre tali redditi alla posizione previdenziale relativa all’attività d’amministratore.

Da tale attrazione discende la conseguente richiesta di versamento dei maggiori contributi omessi, nonchè delle relative sanzioni ed interessi per l’omesso versamento.

Ove, invece, le condizioni esposte vengano rispettate, le due posizioni previdenziali rimangono tra loro distinte, indipendenti ed autonome, con il conseguente diritto a percepire la connessa prestazione previdenziale da entrambe le gestioni previdenziali.

A seguito delle molteplici casistiche che si potrebbero realizzare in capo al soggetto interessato in qualità di amministratore, dipendente e/o socio si fornisce un sintetico elenco delle ipotesi considerate preminenti, e le relative condizioni/possibilità di vedersi astrattamente riconosciuta (dovendosi, poi, verificare la sussistenza delle relative condizioni precedentemente evidenziate) la compatibilità con il rapporto di lavoro dipendente.

1) Membro del consiglio d’amministrazione:
La compatibilità è astrattamente riconosciuta anche ove il soggetto interessato sia il Presidente del consiglio d’amministrazione, quindi, insignito della rappresentanza legale della società.

2) Amministratore Unico
La compatibilità viene negata in partenza in quanto risulta evidente l’impossibilità di rispettare il vincolo della subordinazione, in quanto lo stesso soggetto risulta detentore dei poteri di controllo, comando, disciplina e della facoltà di esprimere, da solo, la volontà della società.

3) Amministratore Delegato
La compatibilità dipende dalla tipologia e dalla portata delle deleghe ricevute:

– in ipotesi di delega generale, che consente la gestione globale della società, la compatibilità viene negata;

– in ipotesi di delega parziale la compatibilità astratta e riconosciuta, ma risulta fondamentale verificare che la portata della delega conferita non mini il requisito della subordinazione, quale sarebbe il caso, ad esempio, in cui la delega concernesse l’assunzione/ gestione del personale e/o la vigilanza/disciplina.

4) Socio unico
La compatibilità viene negata a prescindere, in quanto la concentrazione dell’intera proprietà della società in un solo soggetto porta ad escludere l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive dell’organo d’amministrazione.

5) Socio ‘‘sovrano’’
Nell’ipotesi in cui un socio assuma di fatto l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, la compatibilità viene negata in partenza in quanto, al pari del socio unico o dell’amministratore unico, non si potrebbe più ipotizzare l’esistenza di una volontà sociale distinta rispetto a quella del socio.

Leggi anche: Dipendente e amministratore di altra società, sono compatibili?

1 commento su “Amministratore e dipendente della stessa società, possibile?”

  1. Buonasera, sono un dipendente con contratto a tempo indeterminato (piccola azienda Italiana) e lavoro per il 90% da casa.
    Potrei a breve raggiungere il 100% in Smart working, in quel caso mi piacerebbe trasferirmi all’estero. A parità di stipendio, se dovessi trasferirmi in un paese con una tassazione sul reddito minore rispetto all’Italia, guadagnerei quindi di piú?

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