E’ dovuto l’acconto per chi esce dai minimi?

I contribuenti che nel 2014 hanno modificato regime fiscale, passando dai minimi a quello ordinario o viceversa, non sono tenuti al versamento del secondo acconto in scadenza il prossimo 01 dicembre. Il versamento resta invece dovuto per chi non ha effettuato alcun cambio di regime e per i minimi che detengono anche redditi, diversi da quelli di impresa o lavoro autonomo, che non possono beneficiare dell‘imposta sostitutiva, fatta salva la possibilità di applicare il metodo previsionale.
I contribuenti che sia nel 2013 che nel 2014 applicano il regime dei minimi devono provvedere al versamento del secondo acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con le stesse modalità previste per l’Irpef. Si possono pertanto verificare le seguenti situazioni:
• nessun versamento è dovuto se nel rigo LM14 di Unico 2014 è stata evidenziata un’imposta pari a zero ovvero pari o inferiore a 51euro;
• se l’imposta è compresa tra 52 e 257 euro, l’acconto può essere interamente versato in unica soluzione entro il1°dicembre;
• se l’imposta è pari o superiore a 258 euro il secondo acconto è dovuto nella misura del 6° per cento.
Nell’ipotesi in cui un soggetto sia passato al regime dei minimi dal 2014, ad esempio perché terminato il triennio di permanenza nel regime ordinario per opzione, non è dovuto alcun acconto. Infatti, con l’avvento del nuovo regime dei minimi (articolo 27 del decreto legge n.98/n) è stato soppresso anche l’articolo 1, comma 117, della legge n.244/07 (Finanziaria 2oo8), che stabiliva l’obbligo di versamento. Ne consegue che, in mancanza di un dato storico su cui parametrare l’acconto, questo non risulta più dovuto. Si ritiene inoltre che si dovrebbe pervenire ad analoghe conclusioni anche nel caso del contribuente che nel 2014 applica il regime di vantaggio provenendo da quello delle neo attività (articolo13,legge n.388/oo).
Va comunque ricordato che, se questi soggetti detengono anche redditi non assoggettati a imposta sostitutiva, resta l’obbligo di versare la relativa seconda rata di acconto. Si pensi al minimo che sia nel 2013 che nel2014 detiene redditi da locazione di fabbricati:dovrà versare il secondo acconto Irpef seguendo le consuete modalità.
Caso assai più frequente è invece quello del contribuente che nel 2013 ha applicato il regime dei minimi e che nel 2014 l’ha abbandonato. Diversamente dal caso appena analizzato, dove inizialmente la norma, poi soppressa, obbligava al versamento dell’acconto, il legislatore nulla ha previsto. Ci si deve quindi chiedere se versare l’acconto della sostitutiva, per poi scomputarlo dall’Irpef effettivamente dovuta nel prossimo modello Unico. L’assenza di un esplicito obbligo normativo di versamento induce a ritenere che la mancanza di una base imponibile storica Irpef comporti la non necessarietà del versamento.
Tale impostazione non pare poter essere censurata solo per il fatto che il modello Unico relativo al 2013 presentava un rigo (RN37, colonna 4) nel quale indicare gli acconti di imposta sostitutiva versati dai contribuenti che erano fuoriusciti dal regime di vantaggio nel 2013 e che quindi non avevano compilato il quadro LM.
Semplicemente si può giungere a osservare che, in alcuni casi,i contribuenti possano procedere comunque al versamento in acconto dell’imposta sostitutiva per poi scomputarlo dall’Irpef effettivamente dovuta. Si pensi, ad esempio, al caso in cui si sia preferito versare un anticipo per poi non doversi trovare a pagare un saldo eccessivamente oneroso,o al soggetto che nel 2014 ha applicato il regime agevolato ma ne è fuoriuscito nello stesso anno per aver superato 45.ooo euro di ricavi. In particolare, in quest’ultimo caso, la fuoriuscita può essere avvenuta dopo il versamento del primo acconto che, per essere scomputato, deve per forza transitare dall’RN.
Pertanto, pur in assenza di chiarimenti uffìciali, pare di poter affermare che, se nel 2014 si passa dal regime agevolato a quello ordinario, non sussiste un obbligo di pagamento dell’acconto e che gli eventuali versamenti effettuati (per scelta o per obbligo) possono essere scomputati dall’Irpef dovuta mediante passaggio in RN, posto che questi soggetti non compileranno il quadro LM. E infatti ragionevole pensare che anche in Unico 2015 vi sarà il rigo RN 37, colonna 4 nel quale effettuare lo scomputo degli acconti.

Regime minimi acconto

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