730 precompilato come funziona?

Dal 2015 partirà l’operazione “730 precompilato” che riguarderà circa 17 milioni tra pensionati e dipendenti. Vediamo come funziona.

L’articolo 1 del Dlgs stabilisce che saranno le Entrate a ricevere e gestire i dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l’obiettivo di realizzare un sistema di precompilazione dei modelli 730.

Dalle statistiche dell’agenzia delle Entrate (dati 1° novembre 2014) risulta che i modelli 730/2014 presentati sono stati 16.796.238, cioè circa 500mila in più rispetto a quelli presentati nel 2013. Per i dipendenti e pensionati, entro il 15 aprile 2015 sarà disponibile online il modello 730/2015, per i redditi del 2014, cioè la dichiarazione precompilata. Va subito detto che si tratta di una partenza sperimentale, per la ragione che per il primo anno oltre 70% delle dichiarazioni dovranno essere integrate dalla documentazione in possesso dei contribuenti. La fase sperimentale dovrebbe finire nel 2017 quando tutti i modelli saranno solo da confermare o da modificare in caso di errori.

730 precompilato come funziona?

Il modello 730 precompilato sarà disponibile direttamente per il contribuente, tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o tramite un Caf o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale. Per l’elaborazione del 730 precompilato, l’agenzia delle Entrate potrà usare le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, quali, ad esempio: la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti eseguiti, i dati trasmessi da soggetti terzi come banche, assicurazioni ed enti previdenziali, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e di pensione, e per i redditi diversi, quali, ad esempio, i compensi per attività occasionali di lavoro autonomo. È inoltre stabilito che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’agenzia delle Entrate. Con analogo provvedimento dovranno poi essere individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.

Di fatto, sarà un 730 blindato per chi “conferma” i dati in possesso dell’agenzia delle Entrate. È infatti escluso il controllo formale a carico del dipendente o pensionato per gli oneri comunicati dai soggetti terzi all’agenzia delle Entrate, nel caso in cui il modello 730 precompilato sia accettato dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta, senza apportare alcuna modifica.
Invece, nel caso in cui il 730 sarà presentato, anche senza modifiche, a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato, il controllo del Fisco potrà essere effettuato nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità anche in riferimento agli oneri deducibili e detraibili indicati nel modello 730 precompilato fornito all’agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi. Rimane fermo il controllo nei confronti del contribuente circa la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Correzione 730 precompilato, ecco come fare

I circa 20 milioni di italiani che a partire dalla primavera del prossimo anno riceveranno la dichiarazione precompilata dal Fisco si trovano dinanzi al dubbio relativo all’invio o meno dei dati utili alla compilazione.

A onor del vero, sembra già scontato che il primo anno sarà caratterizzato da molte mancanze per ciò che concerne i dati utili ai fini della ricostruzione delle spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni quali, ad esempio, gli esborsi relativi a visite mediche o anche all’acquisto di farmaci.

A tal proposito, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha stimato che in circa il 72% dei casi che sarà necessaria un’integrazione dei dati precompilati nel 2015, tuttavia, non è assodato che il restante non incappi in errori dal momento che dovrà essere verificato l’effettiva responsione alla reale condizione del contribuente delle informazioni sui redditi percepiti, sulle detrazioni come anche sulle deduzioni giunte all’amministrazione finanziaria.

Stando a quanto emerge dalle previsioni, tuttavia, la suddetta percentuale subirà una riduzione fino a poco più del 45% tra due anni e un annullamento nel 2017.

Sia che si predisponga l’accettazione, sia che si tratti di modifica del 730, ambedue le attività dovranno essere attuate per via telematica. In particolare, si potrà consultare la dichiarazione accedendo al sito dell’agenzia delle Entrate o, altrimenti, si potrà optare per la delega a un sostituto d’imposta, un Caf o un professionista abilitato.

Nello specifico, ciascun contribuente avrà la possibilità di visionare molteplici funzioni che vanno dalla consultazione del 730 precompilato alla sua integrazione. Proseguendo, avrà la facoltà di accedere alle informazioni relative ai redditi, mentre vi sarà una schermata a parte concernente le spese di cui è a conoscenza il Fisco.

Nel quadro prospettato dall’amministrazione finanziaria saranno incluse le eventuali ritenute, gli acconti, i crediti d’imposta e, peraltro, sarà riportato l’importo del rimborso semmai al contribuente fosse riconosciuto tale diritto.

Per ciò che concerne l’8 e il 5 per mille, vi sarà disposto uno schema apposito. Ci sarà anche una schermata ad hoc per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille.

In altre parole, è questo il percorso che il contribuente si troverà dinanzi per poi decidere se accettare così o modificare; tale decisione, va sottolineato, comporterà l’impossibilità di accedere allo scudo sui controlli, sottoponendo, peraltro, Caf e professionisti abilitati al rischio di rispondere per imposte, per sanzioni e per interesse qualora il visto apposto sul 730 modificato o integrato in maniera infedele.

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