730, per il modello integrativo serve quasi sempre l’intermediario

La gestione diretta del mod. 730 precompilato da parte del contribuente presuppone la necessità di effettuare un’attività di verifica, successiva all’invio del modello, circa il buon esito della procedura.
L’amministrazione finanziaria rende disponibile entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico rilasciato dall’Agenzia stessa del file di presentazione contenente la data di presentazione del 730 e il riepilogo dei principali dati contabili.
Inoltre l’agenzia delle Entrate rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai sostituti d’imposta che hanno comunicato (con l’invio della certificazione unica entro lo scorso 9 marzo) la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.

Laddove il sostituto d’imposta non venga raggiunto dalla comunicazione telematica del risultato della liquidazione della dichiarazione, ovvero quando lo stesso non sia tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio (poiché ad esempio nel frattempo il dipendente ha cambiato datore di lavoro), verrà inviato dalla stessa Agenzia un avviso al contribuente nell’area autenticata dei servizi telematici per informare quest’ultimo dell’accaduto e consentire allo stesso di attivarsi di conseguenza.
In queste ipotesi il contribuente potrà alternativamente:
– rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato tramite il quale provvedere a presentare il modello integrativo esibendo tutta la documentazione necessaria;
– presentare autonomamente un modello 730 integrativo, utilizzando le funzionalità disponibili nell’applicazione web, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta, ovvero di indicare l’assenza dello stesso con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto d’imposta. Secondo quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 11/E/2015 questa l’unica casistica nella quale è possibile gestire in modalità diretta il 730 integrativo da parte del contribuente.

In assenza di sostituto che effettui il conguaglio, infatti, lo stesso sarà eseguito direttamente dall’amministrazione finanziaria che, in caso di rimborso provvederà a erogare quanto derivante dall’esito della liquidazione del modello utilizzando le coordinate del conto corrente del contribuente (già comunicate o che possono essere fornite direttamente online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet), mentre in ipotesi di liquidazione a debito il contribuente effettuerà il pagamento mediante modello F24 anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente o postale.
In ogni caso qualora il contribuente che avesse inviato direttamente il modello 730 si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione o di averli forniti in maniera errata, potrà presentare il modello 730 integrativo, solo avvalendosi dell’ausilio di un caf o di un professionista abilitato, essendo precluso l’ulteriore invio diretto della nuova dichiarazione.

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