Anatocismo: come effettuare una perizia contabile

Oggi vi pariliamo dell’anatocismo bancario e di come effettuare una perizia. Si tratta, in poche parole, della pratica che permetteva agli Istituti di credito di capitalizzare gli interessi passivi dei clienti in maniera trimestrale e gli interessi attivi con periodicità annuale. Il termine anatocismo, infatti, deriva dal greco ed è composto da due parole: anà , che significa di nuovo, e tokòs che significa interesse. Un fenomeno che in passato ha colpito una moltitudine di rapporti bancari. E mi riferisco ai conti correnti dedicati al business che si trovavano spesso in rosso. Quindi, ad una platea di consumatori ampia e diversificata: imprenditori, commercianti, liberi professionisti.

Anatocismo bancario, cos’è?

Ma procediamo per gradi e vediamo come è nato tutto ciò: partendo dalla legislazione che ha fatto sbocciare questo problema; passando per le tappe fondamentali da seguire per ottenere il rimborso; per finire alla richiesta di risarcimento ed alla perizia bancaria. Tutto parte dal Codice civile. L’art. 1283 recita: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre altri interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore allo loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno da sei mesi“.

A causa della dicitura “In mancanza di usi contrari“, fino al 1999, questa parte dell’articolo è stata interpretata dalle banche come la possibilità di capitalizzare gli interessi prima della domanda giudiziale, quando gli usi erano convenuti prima della maturazione degli interessi principali e se gli interessi non fossero dovuti per almeno sei mesi. E infatti, per oltre vent’anni, la Corte di Cassazione ha riconosciuto legittima la capitalizzazione degli interessi passivi per la sussistenza degli “usi uniformi bancari”.

Nel 1999, però, la Suprema Corte ha cambiato orientamento, emettendo le sentenze n.237, n.3096 e n.12507. Con queste, ha stabilito che la periodicità trimestrale/annuale degli interessi è da considerarsi introdotta a seguito di norme uniformi bancarie nel 1952 e non trova riscontro negli usi. E’ allora che la clausola in questione assume valore di “uso negoziale” e non “uso normativo“, come sostenuto dalla banche. E, quindi, risulta non proponibile nel “derogare alla regola generale”. Quest’ultima torna ad essere “imperativa”, rendendo nulla la clausola che richiama gli usi per violazione della norma generale. Al fine di prevenire l’inasprimento dei rapporti fra banche e clienti, il Governo è intervenuto  con l’art. 25 del D.Lgs. 342/99, il cosiddetto Decreto salva interessi. Con tale emendamento il legislatore ha mutato il dettato dell’art.120 del testo unico bancario introducendo due commi.

Con il secondo stabilisce che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel calcolo degli interessi sia debitori che creditori“.

Mentre col terzo: “le clausole  relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera che stabilirà , altresé, le modalità e i tempi dell’adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente“.

Il CICR, il 9 febbraio del 2000, ha deliberato (con entrata in vigore dal 22 aprile dello stesso anno) che l’accredito degli interessi e l’addebito deve avvenire secondo la medesima periodicità (stabilita contrattualmente).

A poco meno di un anno di distanza, il comma 3 dell’art. 25 D.Lgs. n.342 è stato dichiarato incostituzionale (sentenza della Consulta n.425 del 17 ottobre 2000). Tuttavia, il rimanente contenuto dell’articolo rimane inalterato, cosé come è rimasta efficacie e valida la delibera del CICR.

Successivamente, la Corte, proferendosi in 10 giudizi su questioni analoghe, ha bocciato la sanatoria delle clausole anatocistiche. Cioè, di tutte quelle previste nei contratti bancari stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera del CICR. In sostanza, ha riaperto il contenzioso sull’addebito trimestrale degli interessi che il Governo aveva cercato di “tappare” con la norma-sanatoria.

Riassumendo: il legislatore, da un lato ha sancito una sanatoria delle clausole anatocistiche dei contratti bancari siglati prima del 1999 (entrata in vigore del D.Lgs. 342/99) con effetti limitati fino al 22.4.2000 (entrata in vigore della delibera del CICR); dall’altro ha assegnato validità alle clausole poste in essere nel periodo tra il 09.02.1999 e il 21.4.2000.

Ciò che è desumibile da tutta questa storia è che il legislatore non ha reso illegittimo l’addebito trimestrale degli interessi, ma ha sancito che la banca debba adottare la stessa periodicità sulla capitalizzazione.

La massima: la capitalizzazione infrannuale è lecita, ma deve essere rispettata un’identica periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Di recente sono intervenute diverse sentenze sull’anatocismo.

Come si calcola l’anatocismo bancario

Passiamo ora alla “risoluzione” del problema. Ovvero a come chiedere il rimborso delle somme trattenute dalla banca. Il procedimento da seguire è schematizzabile in 5 punti. Vediamoli.

1) Come individuare se il proprio conto è vittima di anatocismo?
Basta controllare gli estratti conto e individuare ogni quanto è effettuata la capitalizzazione degli interessi passivi e quelli attivi. Se c’è differenza di periodicità (e se il conto è andato in rosso), è meglio rivolgersi al commercialista o all’avvocato affinché esamini il contratto di conto corrente. Bisogna tener presente, comunque, che, se il conto è stato chiuso oltre 10 anni fa, non si ha diritto al rimborso.

2) Se c’è anatocismo, cosa si deve fare?
Si deve richiedere alla banca il rimborso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Esistono online numerosi fac-simile della domanda da inviare. E’ possibile effettuarne il download dal sito dell’Adusbef. Se la banca non risponde o non rimborsa, si può citarla in giudizio.

3) Conviene citare la banca?
Prima di imbarcarsi un un’azione legale è bene fare quattro calcoli: vale la pena citare in giudizio l’Istituto di credito? La risposta è semplice: se l’importo è consistente, sé.

4) Come quantifico il mio anatocismo? Serve la documentazione?
Il calcolo dell’anatocismo può essere fatto a partire dal 1952 e comunque da quando il conto è andata in rosso. Se non si ha a disposizione la documentazione, è possibile richiederla (dietro pagamento) alla banca, che deve produrla entro 90 giorni. Ottenute le copie degli estratti conto (la banca è tenuta a conservarli per 10 anni) si può passare al calcolo vero e proprio. Qui la domanda nasce da sé: “ma come quantifico il danno dell’anatocismo senza spendere un sacco di soldi per gli estratti conto?“. Regolarsi da soli non è difficile. Basta tenere presente che più il conto si è protratto negli anni e più è rimasto sostanzialmente in rosso, maggiore sarà l’incidenza dell’anatocismo. Naturalmente, è sempre meglio contabilizzare il tutto con calcoli precisi.

5) Come si effettua il calcolo?
Determinare quanto la banca ha capitalizzato in più come interessi passivi anatocistici non è semplice. Meglio rivolgersi ad un professionista che effettuerà una perizia ad hoc. Tuttavia, se volete imbarcarvi in questa impresa, vediamo come operare.

Per effettuare il calcolo dell’anatocismo occorrono tre elementi: gli estratti conto, un software per la tenuta di un conto corrente e tanta pazienza. Bisogna, infatti, dapprima caricare tutti gli estratti conto nel software bancario e ricreare quindi la situazione originale del conto corrente. Fatto ciò, dagli estratti conto, bisogna individuare i tassi usura applicati dalla banca per la capitalizzazione degli interessi e caricarli nello stesso software. Cosé, viene ricreato il conto corrente nel PC. Da questo, si devono togliere tutte le voci relative ad interessi.

Al termine di questa procedura si ottiene un conto corrente epurato da ogni competenza addebitata dalla banca. Non rimane, quindi, che ricalcolare gli interessi (attivi e passivi) con la stessa periodicità. Al termine si ha il conto corrente come dovrebbe risultare se si fosse applicata la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi con la medesima periodicità . E di conseguenza, il saldo al netto dell’anatocismo. L’ultima cosa da fare è sottrarre dal saldo presente sugli estratti conto (quello falsato dall’anatocismo per intenderci) con quello individuato dopo le operazioni di conteggio. La differenza sarà l’incidenza dell’anatocismo. Cioè la somma da richiedere nel rimborso.

Vi ricodiamo, infine, che lo studio è a vostra disposizione per consulenze in merito all’Anatocismo ed al ricalcolo degli interessi.

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